Paolo Stern, esperto in diritto del lavoro e presidente della società di consulenza aziendale NexumStp che conta oltre 5mila clienti in Italia, interviene sul tema del salario minimo:
“In Italia i contratti collettivi stabiliscono i minimi salariali che di fatto non sono obbligatori per le aziende non iscritte alle associazioni firmatarie. Con salario minimo legale si intende quel valore deciso dal Legislatore sotto il quale nessuna retribuzione può scendere. La maggioranza degli stati europei, pur prevedono la presenza di organizzazioni sindacali strutturate, registrano retribuzioni minime inderogabili stabilite dalla legge. Dei 28 Stati membri, quelli che hanno istituito il salario minimo legale sono 22. Fanno eccezione Italia, Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia. La proposta di salario minimo è interessante ma deve essere ben dettagliata. Al momento quelle in campo non sembrano esserlo, prima di tutto perché non si tiene conto della composizione del salario contrattuale che prevede non solo una retribuzione diretta ma anche retribuzioni differite (tredicesima, quattordicesima, TFR, permessi, ferie ecc..). Senza questo chiarimento parlare di solo costo orario non ha senso. Non appare ben specificato poi se la tariffa prevista si debba considerare al lordo di ritenute previdenziali e fiscali (come dovrebbe essere per avere un valore unico per tutti e fisso). La nuova impostazione dovrebbe tenere indenni le famiglie e quindi escludere il lavoro domestico. Infine c’è il problema dei costi per le imprese e del salario netto per i lavoratori. Se un’impresa che applica un contratto collettivo regolare vedesse crescere il costo del lavoro a ragione del salario di legge, verrebbe ingiustamente penalizzata e pertanto bisognerebbe prevedere un meccanismo correttivo. Si potrebbe ipotizzare un credito d’imposta che sterilizzi il maggior costo. Insomma, i costi contrattuali sono a carico dell’impresa ma se il Legislatore vuole modificare dinamiche di mercato è giusto che il maggior costo sia fiscalizzato. Quanto poi al lavoratore, se l’operazione non si accompagna ad una revisione delle imposte sui salari potrebbe essere di pura facciata, poiché al crescere del salario lordo la crescita del salario netto non è né scontata, né proporzionale”.